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Dove arriva il controllo e la responsabilità del coordinatore di cantiere?
15/12/2014
Sulla rivista
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
si analizzano due sentenze: una del Tribunale di Milano Ufficio GIP, 23 Gennaio 2014 n. 27 e una del Tribunale di Como Sez. Pen,26 Febbraio 2014 n. 270, ove i giudici lombardi si sono espressi ridefinendo compiti e ruoli del coordinatore per la sicurezza, specificando che la sua presenza in cantiere non deve essere costante e quotidiana, ma tale da permettere l'esercizio del potere di coordinamento.
In tal modo si ribadiscono
i limiti della responsabilità del Coordinatore
, riconducendo la sua posizione di garanzia nell'alveo degli obblighi fissati dalla legge, e specificatamente dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08.
In particolare,
la domanda che si pone il GIP
è:
"fino a che punto il CSE deve spingersi nel controllo dell'attività di cantiere?"
. E più in particolare:
"era compito a lui spettante il controllo del perfetto stato delle tavole del ponteggio?".
Il giudice milanese, riportandosi alla lettera della norma sottolinea che il suo compito è di coordinamento e di aggiornamento del piano di sicurezza, di coordinamento delle attività dei responsabili, ma
non può sostituirsi agli stessi
.
Ad analoga soluzione perviene
il Tribunale di Como
che
in primis
ribadisce il principio per cui, qualora ricorrano diversi soggetti garanti, ognuno può essere considerato responsabile solo se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi, e
l'eventuale pluralità di garanti
implica che tutti i soggetti devono contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore.
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